Lo svolgimento di attività lavorative durante l’orario notturno è sempre più richiesto dalle aziende, al fine di rispondere alle necessità di un mercato sempre più esigente.

Lavorare in queste ore particolari comporta maggiori vulnerabilità per l’organismo umano, vi sono diversi effetti negativi che possono essere raggruppati in tre differenti livelli: lavorativo, socio sanitario e biologico.

Allo stesso tempo aumentano i rischi per la sicurezza dei lavoratori correlati all’affaticamento e al deficit; molti degli incidenti più gravi si sono verificati difatti in orario notturno (Chernobyl, Bophal per es.).

Si tratta di un opinione condivisa sia tra gli operatori della prevenzione che tra i ricercatori  che il lavoratore che svolge la propria prestazione in orario notturno, tempo fisiologicamente dedicato al riposo, aumenta di molto le possibilità di avere un infortunio o contrarre patologie legate all’alterazione dell’equilibrio tra sonno e veglia.

E’ un problema di grande rilevanza prevenzionistica, proprio perché coinvolge lavoratori che operano in settori eterogenei.

La normativa che regolamenta il lavoro  notturno in Italia

Il lavoro notturno è regolato dal d. lgs. 8 aprile 2003, n.66, recepita a livello comunitario, più volte modificato e integrato (in ultimo con la legge n.9 del 2014, c.d. “destinazione Italia”).

Da qui, la definizione di lavoro notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. 

Il lavoratore notturno viene così definito: (1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; (2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Vi sono delle categorie di lavoratori che sono escluse dal lavoro notturno:

  • Donne in stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • Lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, in alternativa il padre lavoratore convivente con la stessa.
  • Lavoratrice/lavoratore genitore unico di un figli di età inferiore ai 13 anni.
  • Lavoratrice/lavoratore con a carico un disabile.

A livello di tutele legali il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica, a carico del datore di lavoro, come controllo preventivo periodico, di almeno ogni due anni, con la finalità di verificare l’assenza di controindicazioni  al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.

La sorveglianza sanitaria nel d. lgs. n. 81/2008

La sorveglianza sanitaria come dispone l’articolo 41 del d. lgs. n. 81 del 2008 è definita come <<l’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa>> e venga effettuata <<nei casi previsti dalla legge, dalle direttive europee nonché dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6>> oppure <<qualora il lavoratore ne faccia richiesta e essa sia ritenuta dal medico competente correlata a rischi lavorativi>>.

La sorveglianza sanitaria non si limita ad essere un’attività richiesta tassativamente dalla legge, ma si ritiene come misura di tutela strettamente correlata con il principio di completezza della valutazione del rischio, come ormai è prassi.

Il medico effettua le visite dirette ad accertare che non vi siano controindicazioni al lavoro, pertanto verificare l’idoneità specifica al lavoro (visita medica preventiva) e quelle periodiche, allo scopo di verificare lo stato di salute del lavoratore e confermare (o meno) l’idoneità al lavoro.

Vengono svolti accertamenti medici (esami clinici, biologici, visite diagnostiche) dove il medico esprime il proprio giudizio, che può essere di:

  • Idoneità.
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con preiscrizioni o limitazioni.
  • Inidoneità temporanea.
  • Inidoneità permanente.

In seguito a tale giudizio si può impugnare il ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo.

Considerazioni

E’ un tema controverso quello della sorveglianza sanitaria rispetto ai lavoratori notturni. La problematica che si presenta è la definizione contraddittoria di lavoratore notturno, che trova delle peculiarità differenti a seconda del CCNL adottato e che conseguentemente comporta delle difficoltà nell’individuazione dell’obbligo, o meno, di sorveglianza sanitaria.

Fonte: RSPPITALIA.com