L’obbligo e i contenuti dell’aggiornamento RSPP e ASPP

L’obbligo di aggiornamento per i Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione secondo quanto affermato dall’accordo Stato – Regioni del 7 Luglio 2016 si posiziona nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.

Per quanto riguarda i contenuti, questi non devono essere di carattere generale o la mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare le evoluzioni, le innovazioni, gli approfondimenti e le applicazioni pratiche collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

Di seguito le tematiche:

  • “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ore e Modalità di Aggiornamento RSPP/ASPP

Il monte ore varia in base al ruolo, rispettivamente:

  • ASPP 20 ore nel quinquennio
  • RSPP 40 ore nel quinquennio

E’ preferibile ma non obbligatorio che il monte ore venga distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

Scadenza e ricorrenza dell’aggiornamento

L’accordo del 7 luglio 2016 in materia di decorrenza dell’aggiornamento afferma che “l’obbligo quinquennale decorre:

  • dalla data di entrare in vigore del d.lgs n.81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008″.

Pertanto, la scadenza del 15 maggio 2018 è rivolta a quei soggetti esonerati dalla formazione di base che alla data di entrata in vigore del decreto 81/2008, perché avevano una laurea considerata idonea, con riferimento alle lauree riportate all’art. 32 o all’Allegato dell’Accordo. Ovviamente tale termine vale nel caso in cui il soggetto non abbia partecipato a corsi formativi che varierebbero tale scadenza.

Coloro che non avranno raggiunto nei termini previsti il monte ore richiesto, che l’Accordo segnala che “l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.