Il DVR (documento valutazione rischi) deve essere rivisto, ovvero rielaborato, al verificarsi di evenienze come citato nella normativa di riferimento, art. 29 del d.lgs. n. 81/2008.
La norma, sopracitata, prevede al comma 3 un criterio che ha valenza fondamentale, ossia il carattere di attualità, che la valutazione e il documento (DVR) deve mantenere: gli adempimenti vanno “rinnovati”, ossia rielaborati, al verificarsi delle evenienze che la norma stessa espressamente individua.
Il DVR dovrà inoltre tenere conto del principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” non solo attraverso la definizione dei rischi definiti nella normativa vigente ma anche per quelli dove la normativa non prevede misure preventive specifiche o che riguardino l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
L’obbligo di aggiornamento del DVR si inserisce in un processo di continuo miglioramento dell’ambiente di lavoro; un obiettivo da perseguire anche al di là delle modifiche che incidono nel processo produttivo/organizzativo.
Normativa di riferimento per la rivisitazione del DVR
Nel caso si tratti della costituzione di una nuova impresa piuttosto che nell’ipotesi di condizioni che impongano un aggiornamento della valutazione rischi,questa deve essere svolta immediatamente.
NUOVE AZIENDE >>entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
AGGIORNAMENTO DVR>> dovrà assere elaborato nel termine di trenta giorni.
Aggiornamento/Integrazione DVR: alcune considerazioni
La normativa, d.lgs. 81/2008, prevede che il DVR venga immediatamente rielaborato in occasione:
- di modifiche del processo produttivo;
- di modifiche all’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- a seguito di infortuni gravi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano l’esigenza.
Tali previsioni , detengono però, un carattere molto generale è spesso possono produrre problemi relativi all’individuazione in concreto delle situazioni in presenza delle quali è necessario procedere; se avviare un’aggiornamento oppure ad una semplice modifica del medesimo.
In base a quanto indicato nella normativa sopracitata, art. 29 comma 3, in assenza di indicazioni ufficiali utili, tali disposizioni devono essere lette in modo ragionevole e non meramente formale.
Per concludere, l’eventuale novità normativa impone al servizio di prevenzione e protezione senz’altro una valutazione sull’impatto delle novità sulla valutazione dei rischi, la quale potrà concludersi non necessariamente rivendendo il DVR e le relative misure di prevenzione e protezione.
Un’attività che viene definita dagli esperti della sicurezza di monitoraggio sulla persistente attualità del DVR, potrebbe essere una pratica oppure soluzione in molti altri casi.
Tale attività dovrebbe indurre il RSPP a consigliare al datore di lavoro di prevedere misure di miglioramento nel tempo dei livelli di tutela, sempre qualora non risulti immediato un intervento sulle misure di prevenzione e protezione.
Fonte: RSPPItalia.com