14 giugno 2017
Entra in vigore oggi il Jobs Act Autonomi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta ieri della legge del 22 maggio 2017 n. 81 contenente “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Si tratta di un provvedimento legislativo innovativo che presenta un modo tutto nuovo di approcciarsi al lavoro autonomo, sia per quello che concerne la maternità e la malattia, sia per quanto riguarda la formazione a cui il decreto si approccia in modo completamente rivisto considerando la formazione come un elemento che incentiva lo sviluppo dell’attività.
Nello specifico le spese di formazione divengono deducibili dal 50% al 100% entro il limite massimo annuo di 10 mila euro. Per spese di formazione si intende quei costi che il lavoratore sostiene tra formazione, aggiornamenti professionali, convegni, congressi e master.
La legge disciplina anche lo smartworking (lavoro agile) prevedendo che il contratto venga stipulato tramite forma scritta ed’è rivisto anche il metodo di organizzazione del lavoro.
La nuova legge si applica a lavoratori autonomi e professionisti lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori occasionali.
Dal 1° luglio la normativa stabilisce la Diss-Coll ovvero l’indennità di disoccupazione collaboratori coordinati e continuativi delegando al governo Gentiloni la definizione della parte esecutiva della normativa e l’abilitazione delle varie Casse di previdenza privata ad attivare servizi di welfare rivolti a lavoratori autonomi in difficoltà.
Per quanto riguarda la maternità, la gravidanza secondo le nuove disposizioni estingue automaticamente il rapporto di lavoro tra committente e lavoratore autonomo, anche se la donna può chiedere che sia tenuto in sospeso per 150 giorni, ma la legge prevede che il committente possa far valere una clausola che statuisce il venir meno dell’interesse alla prestazione e recedere dal rapporto.
Con la gravidanza della lavoratrice autonoma si estingue automaticamente il rapporto di lavoro con il committente fatto salvo la sospensione del lavoro per 150 giorni con la clausola di poter recedere il rapporto se da parte del committente l’interesse viene meno.
Il congedo parentale passa tre a sei mesi e può essere utilizzato fino al compimento di 3 anni del bambino. In questo periodo la lavoratrice può farsi sostituire da persona di sua fiducia che abbia, ovviamente, le qualità e i requisiti richiesti dalla mansione.
Vengono disciplinati anche i pagamenti tra professionisti e tra e tra professionisti e pubblica amministrazione nello specifico il lavoratore autonomo dovrà essere pagato entro i 60 giorni dalla fattura, altrimenti verranno applicati interessi di mora. Infine non sarà possibile apporre nel contratto clausole capestro o che prevedono il recesso unilaterale del committente.