Regione Lombardia ha approvato un documento con Decreto n. 6298 del 04 luglio 2016 relativo alla “La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato”. Con questo documento si vuole mettere in luce il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella fase  di valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato.

La figura del RLS detiene un carattere attivamente collaborativo, responsabile e sopratutto non ha funzione di negoziazione essendo tale concetto completamente estraneo al tema della salute e sicurezza sul lavoro.

L’obbligo subentrato il 31 dicembre 2010 di valutare tra i rischi psico-sociale oltre che rappresentare il risultato di un laborioso lavoro svolto dal Comitato della Commissione consuntiva permanente si risolve come una serie di azioni obbligatorie e vincolanti piuttosto che rappresentare e fornire delle indicazioni metodologiche. Questo coglie impreparate le aziende che devono affrontare obbligatoriamente tale compito e Regione Lombardia con il documento sopracitato mette in risalto il prezioso ruolo che la figura posta alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, ovvero RLS (rappresentante del lavoratori per la sicurezza), durante la fase di valutazione aziendale del rischio stress-lavoro correlato.

Cosa si intende per consultare il RLS

Nel D.lgs 81/2008 diversi sono gli articoli che trattano la consultazione del RLS ma non viene definita la metodologia su come questa debba essere svolta. Consultare il rappresentante di lavoratori sulla sicurezza significa, nel caso specifico del decreto di riferimento, la raccolta di notizie ed informazioni da parte del datore di lavoro o dirigente che gli saranno utili per assumere autonomamente decisioni e responsabilità.

Con consultare si intende quindi porre quesiti finalizzati ad acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere la decisione più affidabile possibile. Il datore di lavoro senza il supporto del RLS non potrà concludere il suo compito di valutazione preliminare senza aver sentito la “voce” dei lavoratori tramite il rappresentante dei lavoratori in sicurezza; passaggio che può essere definito fondamentale per rendere espliciti gli interventi organizzativi tesi al miglioramento e al benessere aziendale.

Il ruolo del RLS nella valutazione

Il RLS partecipa attivamente al processo di valutazione dello stress-lavoro correlato, individuando le procedure e redigendo i documenti preparatori con i quali il datore di lavoro valuterà il rischio.

E’ fondamentale per coloro che operano nell’azienda consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in modo tale che il datore di lavoro possa essere aggiornato sempre e recepire informazioni utili a superare eventuali difetti di conoscenza in cui il valutatore potrebbe incorrere.

Il supporto del RLS gioca un ruolo importante durante la valutazione soprattutto nella fase iniziale di identificazione dei rischi, utile per la completezza della valutazione.

Per concludere il documento promosso da Regione Lombardia rimanda ad un modello che si può adattare a diversi contesti aziendali dove il RLS svolge da un lato il ruolo di facilitatore per le responsabilità e funzioni poste in capo al datore e dall’altro di monitoraggio dei processi di prevenzione e riduzione del rischio stress-lavoro correlato, garantendo valore aggiunto all’adempimento minimo definito dalla legge.

Fonte: Regione Lombardia, Decreto n. 6298 del 04 luglio 2016  “La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, Milano (2016).