In via sperimentale il 3 aprile è partito l’assegno di ricollocazione che entrerà in vigore il prossimo 30 settembre 2018.

La delibera Anpal n.3/2018 definisce criteri, termini e modalità di fruizione.

L’assegno di ricollocazione 2018 si rivolge ai disoccupati in NASpI da almeno 4 mesi e può raggiungere un importo massimo di 5000€.

Cambia la concezione di ammortizzatore sociale che passa infatti da mero sostegno del reddito ad assumere la forma di uno strumento che incide attivamente sulla ricollocazione del beneficiario nel mondo del lavoro.

A chi spetta

  • Disoccupati percettori della NASpI da almeno 4 mesi.
  • Beneficiari del Reddito di Inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio.
  • I lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione art. 24-bis del D. Lgs n. 148/2015.

Dove richiederlo

L’assegno di ricollocazione potrà essere richiesto:

  • al Centro per l’Impiego presso cui è stato sottoscritto il patto di servizio;
  • attraverso la procedura telematica sul sito dell’Anpal. >>Clicca qui per richiedere l’assegno di ricollocazione.

Come funziona

L’assegno, individuale sarà graduato in base al profilo personale di occupabilità e spendibile presso i centri per l’impiego e servizi accreditati.

Il beneficio dovrà essere utilizzato entro 2 mesi dal rilascio dell’assegno ed avrà una durata massima di sei mesi, prorogabile nel caso non sia utilizzato l’intero importo per altri 6 mesi.

Nel caso non dovesse essere utilizzato il beneficio entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno, si avrà la decadenza dello stato di disoccupazione e della prestazione a sostegno del reddito.

Nel momento in cui la richiesta venga attivata da un Centro per l’Impiego il destinatario dovrà recarsi dall’erogatore nella data dell’appuntamento ed in 14 giorni dovrà essergli assegnato un tutor e definito un programma di ricerca intensiva.

La Misura

L’importo varia a seconda della tipologia contrattuale attivata e dall’esito della profilazione. Le tipologie contrattuali ammesse sono:

  • contratto a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato.
  • contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, anche a seguito di proroga.

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Fonte: lavoroediritti.com– anpal.gov.it