Che cos'è il DVR?
Il DVR, è una relazione obbligatoria che deve essere presente all’interno del luogo di lavoro e disponibile in un eventuale ispezione da parte degli organi di controllo.
Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, qualsiasi attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’ambiente lavorativo.
Sanzioni
Le sanzioni in cui incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi sono le seguenti:
- arresto da 3 a 6 mesi
- ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Cosa prevede il DVR?
All’interno del documento dovranno essere riportati tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e quelli relativi allo svolgimento delle carie mansioni che potrebbero causare un danno alla salute a causa di infortuni o malattie professionali.
L’obiettivo è quello di individuare le misure di prevenzione e protezione più opportune ed elaborare un piano di adeguamento e miglioramento che preveda delle misure atte a garantire nel tempo migliori livelli di salute e sicurezza.
Il DVR dovrà essere firmato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Medico Competente se nominato e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST), se presente.
Le aziende che hanno meno di 10 lavoratori (compresi titolari e soci) e che non svolgono particolari attività previste all’art. 31 comma 6 della stessa legge possono predisporre un’autocertificazione della Valutazione dei Rischi ex art.29 comma 5.
SRM Form: redazione e consulenza DVR
SRM FORM mette a disposizione consulenti della sicurezza professionisti per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Le Fasi di SRM Form per la redazione del DVR
I nostri tecnici effettueranno un sopralluogo in Azienda per analizzare i possibili rischi in funzione delle diverse mansioni e luoghi di lavoro e predisporre le relative misure di prevenzione da attuare.
Il DVR deve contenere primariamente i dati di identificazione dell’azienda, all’organizzazione del lavoro e alla gerarchia professionale aziendale.
Verranno inoltre indicate:
- una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
- le misure preventive e protettive attuate e dei dispositivi usati durante la valutazione;
- le misure opportune per garantire il costante miglioramento della sicurezza;
- le procedure individuate per l’attuazione delle delle misure da adottare e ruoli degli organizzatori aziendali che devono essere designati;
- le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professione, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il DVR dopo la stesura deve essere consegnato all’azienda e dovrà essere conservato presso quest’ultima.
La normativa, d.lgs. 81/2008, prevede che il DVR venga immediatamente rielaborato in occasione:
- di modifiche del processo produttivo;
- di modifiche all’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- a seguito di infortuni gravi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano l’esigenza.
NUOVE AZIENDE >>entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
AGGIORNAMENTO DVR>> dovrà assere elaborato nel termine di trenta giorni.
Tali previsioni , detengono però, un carattere molto generale è spesso possono produrre problemi relativi all’individuazione in concreto delle situazioni in presenza delle quali è necessario procedere; se avviare un’aggiornamento oppure ad una semplice modifica del medesimo.
Leggi qui l’articolo di SRM Form: https://srmform.it/quando-il-dvr-deve-essere-aggiornato/